DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1998, n. 355.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe
per autoveicoli e motoveicoli
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'opportunità di reintrodurre la sigla di identificazione delle province sulle targhe degli autoveicoli e
motoveicoli, fermo restando il vigente sistema di targatura alfanumerico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27
luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed
integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e
seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti
nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice
XI al presente titolo.".
Art. 2.
1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1 ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1999";
b) alla lettera a) le parole: "340 mm X 109 mm" sono sostituite dalle seguenti: "360 mm X 110 mm";
c) alla lettera b), n. 1), le parole: "486 mm X 109 mm" sono sostituite dalle seguenti: "520 mm X 110 mm";
d) alla lettera b), n. 2), le parole: "336 mm X 202 mm" sono sostituite dalle seguenti: "297 mm X 214 mm";
e) alla lettera c) le parole: "esclusi quelli con targa EE" sono soppresse;
f) alla lettera e) nel primo periodo le parole: "dei motoveicoli" sono soppresse; nella parentesi le parole:
"III.4/e" sono soppresse;
g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm X 177 mm
collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e)".
Art. 3.
1. All'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 2 eliminare il punto ed aggiungere il seguente periodo: ", ad esclusione dei talloncini
autoadesivi di cui all'articolo 260.".
Art. 4.
1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono, apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 nel primo periodo dopo il punto e virgola e dopo le parole: "in tutti gli altri casi" togliere
il punto ed aggiungere le parole: "ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e
motoveicoli.";
b) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica
italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:";
c) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti
esteri, quando prevista";
d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo,
che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo
intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione;
il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della
carta di circolazione,";
e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la
stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1 gennaio 1999, secondo le
modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione
di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
Art. 5.
1. All'appendice XI - articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli
uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:
_____________________________________________________________________
| Agrigento | AG |
| Alessandria | AL |
| Ancona | AN |
| Aosta | AO La O è sormontata dallo stemma |
| Arezzo | AR |
| Ascoli Piceno | AP |
| Asti | AT |
| Avellino | AV |
| Bari | BA |
| Belluno | BL |
| Benevento | BN |
| Bergamo | BG |
| Biella | BI |
| Bologna | BO |
| Bolzano | BZ La Z è sormontata dallo stemma |
| Brescia | BS |
| Brindisi | BR |
| Cagliari | CA |
| Caltanissetta | CL |
| Campobasso | CB |
| Caserta | CE |
| Catania | CT |
| Catanzaro | CZ |
| Chieti | CH |
| Como | CO |
| Cosenza | CS |
| Cremona | CR |
| Crotone | KR |
| Cuneo | CN |
| Enna | EN |
| Ferrara | FE |
| Firenze | FI |
| Foggia | FG |
| Forlì Cesena | FC |
| Frosinone | FR |
| Genova | GE |
| Gorizia | GO |
| Grosseto | GR |
| Imperia | IM |
| Isernia | IS |
| L'Aquila | AQ |
| La Spezia | SP |
| Latina | LT |
| Lecce | LE |
| Lecco | LC |
| Livorno | LI |
| Lodi | LO |
| Lucca | LU |
| Macerata | MC |
| Mantova | MN |
| Massa Carrara | MS |
| Matera | MT |
| Messina | ME |
| Milano | MI |
| Modena | MO |
| Napoli | NA |
| Novara | NO |
| Nuoro | NU |
| Oristano | OR |
| Padova | PD |
| Palermo | PA |
| Parma | PR |
| Pavia | PV |
| Perugia | PG |
| Pesaro e Urbino | PU |
| Pescara | PE |
| Piacenza | PC |
| Pisa | PI |
| Pistoia | PT |
| Pordenone | PN |
| Potenza | PZ |
| Prato | PO |
| Ragusa | RG |
| Ravenna | RA |
| Reggio Calabria | RC |
| Reggio Emilia | RE |
| Rieti | RI |
| Rimini | RN |
| Roma | Roma |
| Rovigo | RO |
| Salerno | SA |
| Sassari | SS |
| Savona | SV |
| Siena | SI |
| Siracusa | SR |
| Sondrio | SO |
| Taranto | TA |
| Teramo | TE |
| Terni | TR |
| Torino | TO |
| Trapani | TP |
| Trento | TN La N è sormontata dallo stemma |
| Treviso | TV |
| Trieste | TS |
| Udine | UD |
| Varese | VA |
| Venezia | VE |
| Verbano Cusio Ossola | VB |
| Vercelli | VC |
| Verona | VR |
| Vibo Valenzia | VV |
| Vicenza | VI |
| Viterbo | VT". |
_____________________________________________________________________
Art. 6.
1. All'appendice XII - articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "nell'ordine" sono inserite le seguenti: "una zona rettangolare
a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione
europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I"; ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
"una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo
260.";
b) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta
nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di
stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici,
il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra,
a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;".
Art. 7.
1. All'appendice XIII - articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1.3 nell'ultimo periodo le parole: "bianco e giallo" sono sostituite dalle seguenti: "bianco,
giallo e blu.";
b) al punto 4.1.1. le parole: "Determinazioni effettuate con l'illuminante C della C.I.E." sono sostituite
dalle seguenti: "Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza";
c) i punti 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.2., 4.1.2.1., 4.1.2.2. e relative tabelle sono sostituiti dalla tabella 1 allegata
al presente regolamento;
d) il punto 4.2.1.1. è sostituito dal seguente: "4.2.1.1. Valori minimi. Nella tabella che segue sono riportati
in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per
targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione.
L'illuminante di riferimento è l'illuminante 'A' della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.";
e) le tabelle relative al punto 4.2.1.1. sono sostituite dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.
Art. 8.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'intestazione della tabella III 3/a - articolo 257 le parole: "targhe anteriori per autoveicoli e loro
rimorchi" sono sostituite dalle seguenti: "targhe per rimorchi trainati da autoveicoli";
b) nell'intestazione della tabella III 3/b - articolo 257 sono soppresse le parole: "posteriori autoveicoli,";
c) nell'intestazione della tabella III 3/c - articolo 257 sono soppresse le parole: "motoveicoli,";
d) sono aggiunte la tabella III 3/e - articolo 257 - caratteri per targhe posteriori per autoveicoli e la tabella III 3/f,
articolo 257, caratteri per targhe per motoveicoli ed anteriori per autoveicoli, allegate al presente regolamento;
e) le figure III 4/a, III 4/b, III 4/c e III 4/e sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti figure allegate
al presente regolamento.
Art. 9.
1. La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio a decorrere dal 1 gennaio 1999 e comunque
non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e
della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Costa, Ministro dei lavori pubblici
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 12
TABELLA 1
_____________________________________________________________________
| |Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone| |
| | consentite nel diagramma colorimetrico | |
| Colore | C.I.E 1931 (illuminante normalizzato D65, | Fattore |
| | geometria 45/0) | di |
| |_____________________________________________| liminanza |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|___________________________________________________________________|
| | x | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | |
| Bianco | | | | | |> o = 0,35 |
| | y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 | |
|___________________________________________________________________|
| | x | 0,545 | 0,487 | 0,427 | 0,465 | |
| Giallo | | | | | |> o = 0,27 |
| | y | 0,454 | 0,423 | 0,483 | 0,534 | |
|___________________________________________________________________|
| | x | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | |
| Blu | | | | | |> o = 0,01 |
| | y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 | |
_____________________________________________________________________
Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15.
TABELLA 2
_____________________________________________________________________
| Angolo di | Angolo di | | | |
| divergenza | illuminazione | Bianco | Giallo | Blu |
| (alfa) | Beta1 (Beta2=0) | | | |
|___________________________________________________________________|
| | 5 | 45,0 | 37,0 | 3,0 |
| 12' | 30 | 22,0 | 18,0 | 1,5 |
| | 40 | 14,0 | 8,0 | 1,0 |
|___________________________________________________________________|
| | 5 | 35,0 | 28,0 | 1,5 |
| 20' | 30 | 17,0 | 14,0 | 1,0 |
| | 40 | 7,0 | 6,0 | |
|___________________________________________________________________|
| | 5 | 3,0 | 2,5 | |
| 2 | 30 | 2,0 | 1,6 | |
| | 40 | 1,0 | 0,8 | |
_____________________________________________________________________
Tabelle (omissis).
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303,
supplemento ordinario.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario, così recita:
"Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 256 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
risulta modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) (Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di
riconoscimento) - 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i
rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le
macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le
macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova,
di cui all'art. 98, comma 1, del codice.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2,
del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del
codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del
codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice
XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente
titolo".
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato
dall'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal
decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.) (Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di
riconoscimento) - 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento
devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono
destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente
al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm x 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli
(fig. III.4/a);
b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:
1) formato A: 520 mm x 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
2) formato B: 297 mm x 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato
esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A
(fig. III.4/c);
c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli;
1) formato A: 486 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
2) formato B: 336 x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente
ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m);
d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici
trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle
ripetitrici: 340 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s,
III.4/t, III.4/u);
e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi; delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici
delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe prova dei ciclomotori e delle macchine
agricole e delle macchine operatrici; targhe EE, per motoveicoli: 165 x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli
(figure III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v).
e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig.
III.4/e)".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato
dall'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal
decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.) (Modalità di installazione delle targhe) - 1. Gli alloggiamenti devono essere tali
che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei
rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può
trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve
essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro
della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del
veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua
dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle
macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del
veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o
sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5.
Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale
di un angolo non superiore a 30 , quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a
condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15,
quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo
superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere
inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve
essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza
può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche
costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra
quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un
angolo di 30 con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa
formando con il piano orizzontale un angolo di 15 verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore
della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore ad 1,20 metri, quest'ultimo
piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere
misurate a veicolo scarico.
2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa
per una profondità non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio
materiali aventi proprietà retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche
se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260".
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato
dall'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal
decreto qui pubblicato, è il seguente.
"Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.) (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità
delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione) - 1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di
immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per
tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe
per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è
bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM, AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri
alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e delle targhe prova per le stesse;
b) colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano,
rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione di
prova delle macchine operatrici;
c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'art. 134, comma 1, del codice;
c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista.
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura
profonda 1,4 + 0.1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della
Repubblica italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri,
per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i
riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in
rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale
autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione,
le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione
degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini
in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione
del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre
dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di
residenza dell'intestatario della carta di circolazione.
4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente
regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma 7, del
codice, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza
presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli
autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e
trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore,
ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema
di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta
degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1 gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni
dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo".
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'appendice XII - art. 257 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, già modificato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Appendice XII - Art. 257 (Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi) -
1. I criteri per la formazione dei dati sono:
a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figure 111.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, una zona
rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo
dell'Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio
ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra,
a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta 'Rimorchio', due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;
c) targa dei motoveicoli (fig III.4/e): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è
impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione europea e nella parte inferiore è
impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici
e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al
comma 3 dell'art. 260;
d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio
ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio
ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta 'Rim. Agr.', due caratteri alfabetici,
il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta 'Macc. Op.', due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici,
la lettera 'R', e sei caratteri alfanumerici;
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine,
due caratteri alfabetici, la lettera 'R' e cinque caratteri alfanumerici;
l) targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. III.4/n): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera 'P',
il marchio ufficiale della Repubblica italiana e quattro caratteri numerici;
m) targa prova per ciclomotori e motoveicoli (fig. III.4/o): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio
ufficiale della Repubblica italiana, la lettera 'P' e tre caratteri numerici;
n) targa prova per macchine agricole (fig. III.4/p): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio
ufficiale della Repubblica italiana, la lettera 'P', tre caratteri numerici e la scritta 'MA' con le lettere poste in
successione verticale;
o) targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio
ufficiale della Repubblica italiana, la lettera 'P', tre caratteri numerici e la scritta 'MO' con le lettere poste in
successione verticale;
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della
Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la
scritta 'EE', tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la
scritta 'Rimorchio', il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta 'EE', il marchio
ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine,
la scritta 'EE', la lettera 'R', cinque caratteri alfanumerici;
s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla 'EE', il marchio ufficiale della Repubblica
italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri
numerici ed un carattere alfabetico.
2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La
progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri
alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad
ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M,
N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).
3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime
caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli
autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e
contengono soltanto la lettera 'R' in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle
cifre e della lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate
di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80x40 o 60x30 o 65x31 millimetri, rispettivamente per i veicoli
trainati da autoveicoli, o da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli 'Escursionisti Esteri', realizzati a
rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere
un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri
autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il
veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di
caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola
Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime
caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore".
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'appendice XIII - art. 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
già modificato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente
modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Appendice XIII - Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità
delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione) - (Omissis).
1.3. Colori.
Il fondo retroriflettente deve essere:
- bianco per:
a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;
b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi;
c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
d) le targhe in prova dei motoveicoli;
e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;
- giallo per:
g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;
h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;
i) le targhe in prova delle macchine agricole;
l) le targhe in prova delle macchine operatrici;
m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati.
Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1.
(Omissis).
4.1.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza.
(Omissis)".
Note all'art. 8:
- L'intestazione della tabella III 3/a art. 257, come risulta modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:
"Tabella III 3/a art. 257 Targhe per rimorchi trainati da autoveicoli".
- L'intestazione della tabella III 3/b art. 257, come risulta modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:
"Tabella III 3/b art. 257 Caratteri per targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli e prova autoveicoli
e loro rimorchi".
- L'intestazione della tabella III 3/c art. 257, come risulta modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:
"Tabella III 3/c art. 257 Caratteri per targhe per macchine agricole semoventi, macchine operatrici semoventi; per
targhe ripetitrici per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate; per targhe prova per macchine agricole e
macchine operatrici; per targhe per escursionisti esteri".
98G0404
Questo testo è stato tratto dalla pagina web:
http://www.i-2000net.it/gazzetta/1998/98-ott-14/24098004.htm