Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974, contenente norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di veicoli a motore e loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione, nonché le successive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1975, n. 707, articolo 15, comma primo, che dà facoltà al Ministro per i trasporti di apportare modifiche alle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe di immatricolazione;
Visto il secondo comma dello stesso articolo di legge, in relazione all'obbligo di adozione di targhe con fondo a caratteristiche rifrangenti;
Considerata l'opportunità di ostacolare al massimo le contraffazioni e falsificazioni in materia di targhe;
Considerata altresì la necessità di ristrutturare il sistema della numerazione in atto nell'immatricolazione dei veicoli, rivelatosi inadeguato al tasso di incremento della motorizzazione che si è registrato negli ultimi anni;
Considerato che per questo è necessario aumentare il numero delle sigle disponibili per alcune province, in relazione alla esigenza di ridurre al massimo il numero dei caratteri compresi nel contrassegno di immatricolazione;
Preso atto degli studi in atto sulla leggibilità delle targhe;
Tenuto conto dell'opportunità di rendere facile ed immediata la lettura del contrassegno di immatricolazione, nonché il riconoscimento dei titolari dei veicoli anche in caso di rilevamento parziale o parzialmente errato dei dati contenuti nelle targhe;
Considerata infine l'esigenza di impostare i sistemi di immatricolazione in modo da rendere possibile la gestione degli archivi con moderne tecniche di elaborazione elettronica dei dati;
1. Agli effetti del presente decreto si definiscono targhe di immatricolazione:
a) | quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui al primo e secondo comma dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; |
b) | quelle laterali dei rimorchi, di cui al quarto comma dello stesso articolo; |
c) | quelle posteriori dei motoveicoli di cui al primo comma dello stesso articolo; |
d) | quelle posteriori delle macchine agricole di cui all'art. 75 dello stesso testo unico; |
e) | quelle laterali dei rimorchi agricoli di cui allo stesso articolo. |
f) | quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui debbono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli-appendice durante la circolazione, e di cui al terzo comma dell'art. 66 del testo unico sopra citato; |
g) | quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui debbono essere muniti posteriormente i rimorchi agricoli e le macchine agricole trainate durante la circolazione, e di cui all'art. 75 dello stesso testo unico. |
h) | quelle di cui debbono essere muniti i veicoli in circolazione di prova e di cui al quinto comma dell'articolo 66 del testo unico di cui sopra. |
2. Le targhe di immatricolazione, ripetitrici ed in prova devono essere di forma rettangolare, delle seguenti dimensioni:
a) | targhe di immatricolazione anteriori e posteriori degli autoveicoli; targhe in prova per autoveicoli; targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli: mm 340 x mm 115; |
b) | targhe di immatricolazione dei motoveicoli e delle macchine agricole; targhe in prova per motoveicoli e per macchine agricole; targhe ripetitrici per veicoli trainati da macchine agricole: mm 165 x mm 165; |
c) | targhe di immatricolazione dei rimorchi e dei rimorchi agricoli: mm 270 x mm 60. |
3. Le targhe devono essere a fondo retroriflettente, con caratteri in rilievo. La pellicola o il materiale retroriflettente devono essere riconosciuti ammissibili dal Provveditorato generale dello Stato sulla base di accertamenti tecnici effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui al successivo art. 4 e devono essere marcati con un simbolo di identificazione o di riconoscimento di idoneità indelebile, non asportabile, né correggibile.
4. Le caratteristiche dei materiali, costruttive, fotometriche, cromatiche, nonché il corpo e la composizione dei caratteri delle targhe sono descritti nell'allegato disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto.
5. Il contrassegno di immatricolazione è così costituite:
I. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli (anteriori e posteriori):
I/a) sigla di identificazione;
I/b) marchio ufficiale della Repubblica italiana sovrapposto ad un campo per dati di riscontro.
I/c) un carattere alfabetico;
I/d) due caratteri numerici;
I/e) un punto di separazione;
I/f) due caratteri alfabetici.
II. Targhe di immatricolazione dei motoveicoli (posteriori):
II/a) sigla di identificazione;
II/b) marchio ufficiale della Repubblica italiana sovraposto ad un campo per dati di riscontro;
II/c) tre caratteri numerici;
II/d) in punto di separazione;
II/e) due caratteri alfabetici.
III. Targhe di immatricolazione delle macchine agricole (posteriori):
III/a) sigla di identificazione;
III/b) marchio ufficiale della Repubblica italiana sovrapposto ad un campo per dati di riscontro;
III/c) un carattere alfabetico;
III/d) un carattere numerico;
III/e) un punto di separazione;
III/f) due caratteri alfabetici.
IV. Targhe di immatricolazione dei rimorchi (laterali):
IV/a) sigla di identificazione;
IV/b) marchio ufficiale della Repubblica italiana sovrapposto ad un campo per dati di riscontro;
IV/c) due caratteri numerici;
IV/d) un punto di separazione;
IV/e) due caratteri alfabetici.
V. Targhe di immatricolazione dei rimorchi agricoli (laterali):
V/a) sigla di identificazione;
V/b) marchio ufficiale della Repubblica italiana sovrapposto ad un campo per dati di riscontro;
V/c) due caratteri numerici;
V/d) un punto di separazione;
V/e) due caratteri alfabetici.
VI. Targhe in prova per autoveicoli:
VI/a) sigla di identificazione:
VI/b) marchio ufficiale della Repubblica italiana sovrapposto ad un campo per dati di riscontro;
VI/c) due caratteri alfabetici;
VI/d) un punto di separazione;
VI/e) un carattere numerico.
VII. Targhe in prova per motoveicoli e per macchine agricole:
VII/a) sigla di identificazione;
VII/b) marchio ufficiale della Repubblica italiana sovrapposto ad un campo per dati di riscontro;
VII/c) un carattere alfabetico;
VII/d) un punto di separazione;
VII/e) due caratteri numerici.
6. Sono sigle di identificazione:
Le sigle provinciali dei capoluoghi di regione sono composte da un carattere alfabetico seguito da un carattere numerico, e sono le seguenti:
Aosta | A0 | |
Ancona | A1 | |
L'Aquila | A2 | |
Bologna | B0-B1-B2 | |
Bari | B3-B4 | |
Bolzano (3) | B5 | |
Cagliari | C1 | |
Campobasso | C2 | |
Catanzaro | C3 | |
Firenze | F1-F2-F3 | |
Genova | G1-G2 | |
Milano | M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8 | |
Napoli | N1-N2-N3-N4 | |
Potenza | P5 | |
Palermo | P2-P3 | |
Perugia | P4 | |
Roma | R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8 | |
Torino | T0-T1-T2-T3-T4-T5 | |
Trieste | T6 | |
Trento (4) | T7 | |
Venezia | V2-V3 |
Le altre sigle provinciali sono composte da due caratteri, alfabetici, e sono le seguenti:
Agrigento | AG | |
Alessandria | AL | |
Ascoli Piceno | AP | |
Arezzo | AR | |
Asti | AT | |
Avellino | AV | |
Bergamo | BG-BM | |
Belluno | BL | |
Benevento | BN | |
Brindisi | BR | |
Brescia | BS-BC | |
Bolzano (4) | BZ | |
Caserta | CE | |
Chieti | CH | |
Caltanissetta | CL | |
Cuneo | CN-CX | |
Como | CO-CM | |
Cremona | CR | |
Cosenza | CS | |
Catania | CT-CY | |
Enna | EN | |
Ferrara | FE | |
Foggia | FG | |
Forlì | FO-FL | |
Frosinone | FR | |
Gorizia | GO | |
Grosseto | GR | |
Imperia | IM | |
Isernia | IS | |
Lecce | LE-LC | |
Livorno | LI | |
Latina | LT | |
Lucca | LU | |
Macerata | MC | |
Messina | ME | |
Mantova | MN | |
Modena | MO-MD | |
Massa Carrara | MS | |
Matera | MT | |
Novara | NO | |
Nuoro | NU | |
Oristano | OR | |
Piacenza | PC | |
Padova | PD-PX | |
Pescara | PE | |
Pisa | PI | |
Pordenone | PN | |
Parma | PR | |
Pesaro | PS | |
Pistoia | PT | |
Pavia | PV-PW | |
Ravenna | RA | |
Reggio Calabria | RC | |
Reggio Emilia | RE | |
Ragusa | RG | |
Rieti | RI | |
Rovigo | RO | |
Salerno | SA | |
Siena | SI | |
Sondrio | SO | |
La Spezia | SP | |
Siracusa | SR | |
Sassari | SS | |
Savona | SV | |
Taranto | TA | |
Teramo | TE | |
Trento (5) | TN | |
Trapani | TP | |
Terni | TR | |
Treviso | TV-TW | |
Udine | UD-UN | |
Varese | VA-VS | |
Vercelli | VC | |
Vicenza | VI-VZ | |
Verona | VR-VN | |
Viterbo | VT |
Le sigle speciali sono composte da due caratteri alfabetici e sono le seguenti:
7. I caratteri numerici di cui ai punti I/d, II/c, III/d, IV/c,
V/c, VI/e, VII/e del precedente art. 5 assumono tutti i valori, da zero a nove.
La progressione, entro il campo numerico procede secondo la naturale sequenza,
da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso articolo 5,
progrediscono in successione, da destra verso sinistra, avanzando ad ogni
completamento della serie numerica. Le lettere sono frazionate in gruppi di 10 o
inferiori, e assumono i seguenti valori:
carattere alfabetico di cui al punto I/c dell'art. 5:
1) A, E, C, D, E, F, G, H, J, K; 2) L, M, N, P, Q, R, S, T, U,
V; 3) X, W, Y, Z (totale: 24 possibilità);
caratteri alfabetici di cui ai punti I/f, primo carattere
alfabetico dei campi II/e, III/f, IV/e, V/e, VI/c dello stesso
art. 5 (6);
1) A, B, C, D, E, F, G, H, I, K; 2) L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
V; 3) X, W, J, Z (totale: 25 possibilità);
secondo carattere alfabetico dei campi II/e III/f, IV/e,
V/e, VI/c, caratteri alfabetici di cui ai punti III/c e VII/c
dello stesso art. 5:
1) A, B, C, D, E, F, G, H, L, M; 2) N, P, Q, R, S, T, V, X, Y,
Z (totale: 20 possibilità).
I possibili contrassegni di immatricolazione, per ogni sigla di
identificazione, ammontano a:
Per le province a maggior tasso di motorizzazione, esaurite tutte le combinazioni della serie, si ricomincia dello stesso modo, sostituendo la sigla di identificazione con quella immediatamonte successiva prevista nell'art. 6 del presente decreto.
8. Le targhe ripetitrici contengono gli stessi dati che compaiono nelle targhe di immatricolazioni dei veicoli trainanti, nello stesso ordine.
9. Nei campi per dati di riscontro e di cui ai punti I/b, II/b, III/b, IV/b, V/b, VI/b, VII/b, vanno riportate, in maniera inalterabile incancellabile, le seguenti informazioni:
Sovrapposte alla parte alfanumerica dei contrassegni di immatricolazione, nelle targhe laterali per rimonchi e per rimorchi agricoli compaiono le seguenti scritte:
10. Nell'allegato disciplinare tecnico sono descritte le
caratteristiche colorimetriche del fondo retroriflettente delle
targhe; detto fondo è giallo per le targhe delle macchine
agricole e dei rimorchi agricoli ed è bianco in tutti gli altri
casi (7).
Il colore dei caratteri è nero, ad eccezione dei casi di
seguito indicati:
11. Con l'introduzione del nuovo sistema di cui al presente decreto, cessa la produzione di targhe di vecchio tipo. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole ed i rimorchi agricoli già immatricolati continuano a circolare con la targa originale. Le targhe di vecchio tipo debbono comunque essere sostituite con altre di nuovo tipo in ogni caso di rinnovo di immatricolazione, di smarrimento o di deterioramento di una qualunque delle targhe di immatricolazione. La precedente norma si applica ai veicoli immatricolati anche con i nuovi sistemi di targatura.
12. La costruzione delle targhe ripetitrici relative a veicoli trainati da autoveicoli o da inacchine agricole immatricolati secondo sistemi di targatura precedenti quello di cui al presente decreto è fatta a cura e spese degli interessati. Dette targhe ripetitrici devono essere dello stesso formato, econ caratteri delle stesse dimensioni e disposti nello stesso modo delle targhe posteriori dei veicoli trattori, con l'aggiunta di una lettera R maiuscola disposta nello spazio destinato al marchio ufficiale della Repubblica italiana; non devono comparire, nelle targhe ripetitrici in questione, il marchio ufficiale suddetto ed il dato di riscontro di cui al precedente art. 9. I caratteri devono essere neri su fondo bianco e devono garantire buona visibilità e leggibilità. Il materiale con il quale le targhe ripetitrici di cui al presente articolo vengono costruite deve essere sufficientemente rigido ed inalterabile.
13. Con successivi decreti verranno fissati:
(Si omette il disciplinare tecnico) (8/a)
(1) | Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 23 agosto 1977, n. 228. |
(2) | Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 29 gennaio 1982, riportato al n. D/XI. |
(3) | Soppressa dal D.M. 14 ottobre 1977 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1977, n. 284). |
(4) | Aggiunta dal D.M. 14 ottobre 1977 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1977, n. 284). |
(5) | Soppressa dal D.M. 14 ottobre 1977 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1977, n. 284). |
(6) | Così modificato dal D.M. 14 ottobre 1977 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1977, n. 284). |
(7) | Comma così sostituito dal D.M. 14 ottobre 1977 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1977, n. 284). |
(8) | Con D.M. 8 settembre 1984 (Gazz. Uff. 25 settembre 1984, n. 264) è stato fissato l'inizio dell'adozione di targhe metalliche retroriflettenti per veicoli a motore e rimorchiati. |
(8/a) | Il disciplinare è stato modificato dal D.M. 3 aprile 1978 (Gazz. Uff. 6 aprile 1978, n. 95), dall'art. 1, D.M. 11 novembre 1982 (Gazz. Uff. 24 novembre 1982, n. 323), dal D.M. 4 luglio 1985 (Gazz. Uff. 9 luglio 1985, n. 160) e dal D.M. 6 agosto 1985 (Gazz. Uff. 17 agosto 1985, n. 193). |