CIRCOLAZIONE STRADALE
D.M. 5 gennaio 1976 (1).


Targhe di riconoscimento di nuovo tipo per autoveicoli (2).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974 contenente norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di veicoli a motore e loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione nonché prescrizioni tecniche relative alle nuove targhe nazionali di riconoscimento degli autoveicoli e loro rimorchi;

Considerato che a causa del rallentamento nelle immatricolazioni degli autoveicoli presso diversi uffici provinciali M.C.T.C. sono rimaste scorte di targhe di vecchio tipo di notevole consistenza;

Considerata quindi la necessità di utilizzare il maggior numero possibile di targhe di vecchio tipo e nel contempo di ridurre l'arco di tempo entro il quale tutti gli uffici provinciali potranno iniziare la distribuzione delle nuove targhe;


Decreta:

Le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato II, capo 1 e 2, del decreto ministeriale 7 giugno 1974 entreranno in vigore a partire dai numeri di targa indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Per le province di Isernia e Pordenone le prescrizioni tecniche suindicate entreranno in vigore a partire dai numeri di targa che saranno indicati in un successivo decreto.

Le scadenze di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 sono prorogate di un anno.



ALLEGATO I

Numeri di targa a partire dai quali entrano in vigore le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato II, capo 1 e 2, del decreto ministeriale 2 giugno 1974

Agrigento122001
Alessandria318001
Ancona225501
Aosta79501
Arezzo173001
Avellino116501
Ascoli Piceno163001
Asti144001
Bari437501
Belluno110001
Benevento85501
Bergamo416001
Bologna650501
Bolzano219001
Brescia512001
Brindisi134001
Cagliari282501
Caltanissetta78001
Campobasso83501
Caserta225001
Catania391001
Catanzaro171501
Chieti135501
Como460501
Cosenza167501
Cremona203501
Cuneo352501
Enna48501
Ferrara219501
Firenze804001
Foggia178501
Forlì338501
Frosinone171501
Genova633501
Gorizia92501
Grosseto125001
Imperia127001
L'Aquila111501
La Spezia130001
Latina179501
Lecce220501
Livorno215501
Lucca219501
Macerata141501
Mantova233001
Massa Carrara103001
Matera61001
Messina218501
MilanoX30001
Modena366001
NapoliA25001
Novara320501
Nuoro74001
Padova432501
Palermo447001
Parma261501
Pavia350001
Perugia271001
Pesaro164001
Pescara135501
Piacenza191001
Pisa232501
Pistoia156001
Potenza99001
Ragusa100001
Ravenna241501
Reggio Calabria175501
Reggio Emilia267501
Rieti68001
RomaR30001
Rovigo128501
Salerno299001
Sassari146001
Savona178501
Siena167001
Siracusa137001
Sondrio85301
Taranto190001
Teramo102001
Terni120001
TorinoN33001
Trapani153001
Trento216501
Treviso336001
Trieste187001
Udine296001
Varese475001
Venezia333001
Vercelli271501
Verona410501
Vicenza334001
Viterbo141501

(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1976, n. 14.
(2)Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.